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Ingresso in Italia dal Kosovo: le disposizioni fino al 15 marzo

Prorogate le regole attualmente in vigore per gli spostamenti tra Italia e Kosovo, sino al 15 marzo

di Kosova Oggi!
31 Gennaio 2022
in Italia
Aeroporto internazionale di Prishtina Adem Jashari

Aeroporto internazionale di Prishtina Adem Jashari

Con Ordinanze del Ministro della Salute italiano del 14.12.2021 e del 27.01.2022, il Kosovo è rientrato nell’elenco “E” dell’Allegato 20 del DPCM del 02.03.2021. Fino al 15 marzo 2022, l’ingresso in Italia alle persone che hanno transitato o soggiornato in Kosovo (o in altro Stato di cui all’elenco “E”) nei 14 giorni antecedenti all’ingresso è dunque consentito soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

Motivi per cui sono consentiti gli spostamenti tra Italia e Kosovo

  1. esigenze lavorative;
  2. assoluta urgenza;
  3. esigenze di salute;
  4. esigenze di studio;
  5. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  6. ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e da parte di loro familiari (coniuge/partner, figli di età inferiore a 21 anni o a carico, genitori a carico);
  7. ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
  8. ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
  9. ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari dei soggiornanti di lungo periodo, come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
  10. ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), vale a dire cittadino UE (anche italiano), Schengen e affini o soggiornante di lungo periodo, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.

Cosa occorre presentare

  1. presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli del formulario di localizzazione Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio Dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
  2. presentazione, al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale;
  3. sottoposizione a isolamento fiduciario presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di 10 giorni;
  4. sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell’isolamento fiduciario di 10 giorni.

Esenzione completa

Fermo restando l’obbligo di compilazione del formulario digitale di localizzazione (dPLF), in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi di test molecolare o antigenico e di isolamento fiduciario di 10 giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:

  1. all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  2. al personale viaggiante;
  3. ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A;
  4. ai lavoratori frontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
    Rientrano nell’esenzione completa anche:
  5. chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone al termine dell’isolamento;
  6. chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque 5 giorni presso l’indirizzo indicato nel dPLF e di effettuare un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone al termine dell’isolamento;
  7. chiunque rientri nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;
  8. chiunque permanga per una durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Ai viaggiatori che rientrino nelle categorie 3) e 4) non si applica neppure l’obbligo di compilare il dPLF.

Esenzione parziale

Fermi restando gli obblighi di compilazione del formulario digitale di localizzazione (dPLF), e di test molecolare o antigenico prima dell’ingresso in Italia, e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, gli obblighi di isolamento 10 giorni con successivo test molecolare o antigenico non si applicano:

  1. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  2. agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  3. ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore;
  4. al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
  5. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
  6. ai funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell’esercizio delle loro funzioni;
  7. agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’art. 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.
    Per attivare le specifiche deroghe alle misure di prevenzione è sufficiente che esse vengano comprovate mediante autodichiarazione nel PLF.

I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

Il questionario InfoCovid dell’Unità di Crisi della Farnesina fornisce all’utenza un riscontro immediato in merito a possibilità e requisiti per recarsi all’estero o entrare/rientrare in Italia alla luce della normativa vigente dovuta all’emergenza da COVID-19. Rispondendo a poche e semplici domande, l’utente ottiene una risposta aggiornata in merito alla possibilità di viaggiare o meno, ai relativi documenti medici necessari, oltre ad approfondimenti normativi, contatti utili ed esempi concreti per i casi di eccezione.

Si raccomanda ad ogni modo di verificare le condizioni di imbarco con le compagnie di trasporto, che potrebbero essere più restrittive.

Spostamenti dall’Italia al Kosovo

Sono aperti tutti i valichi di frontiera terrestre, così come l’aeroporto di Pristina.

La normativa kosovara attualmente in vigore consente l’ingresso nel Paese unicamente a chi è in possesso di:

  1. certificato vaccinale con 3 dosi (o una dose di Janssen con dose booster);
  2. certificato vaccinale con 2 dosi (o una dose di Janssen) assieme a un tampone molecolare negativo realizzato non più tardi di 48 ore dalla partenza (passeggeri aerei) o dal passaggio di frontiera (passeggeri che entrano via terra).

Sono previste alcune eccezioni all’obbligo di presentare uno dei certificati summenzionati per:

  1. chi è in transito nel Paese per meno di 3 ore, inclusi i trasportatori;
  2. chi è in transito nel Paese per meno di 5 ore con autobus organizzato o linea di transito internazionale regolare;
  3. il personale diplomatico accreditato in Kosovo e il personale KFOR;
  4. i minori sotto i 12 anni, mentre per quelli dai 12 ai 16 anni occorre presentare un test molecolare negativo realizzato fino a 48 ore prima;
  5. persone in possesso di un certificato medico che faccia stato delle controindicazioni alla vaccinazione: tali soggetti devono presentare un test molecolare negativo realizzato fino a 48 ore prima;
  6. cittadini kosovari sprovvisti di certificato vaccinale con almeno due dosi: tali soggetti sono tenuti a rispettare un periodo di auto-isolamento di una settimana.

Si ricorda che le Ordinanze italiane del 14.12.2021 e del 27.01.2022 consentono gli spostamenti tra Italia e Kosovo (o altro Paese inserito in elenco “E”) unicamente in presenza dei motivi indicati nel paragrafo “Spostamenti dal Kosovo all’Italia” tra cui esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute; esigenze di studio; rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva

Si raccomanda ad ogni modo di verificare le condizioni di imbarco con le compagnie di trasporto, che potrebbero essere più restrittive.

Fonte: Ambasciata d’Italia a Prishtina

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